Una delle partite più importanti della stagione si giocherà domani davanti al Tribunale Federale della Figc, dove il Palermo sarà chiamato a difendersi in merito alle accuse avanzate dal Procuratore Pecoraro relative ai bilanci di tre stagioni targate Zamparini.
Domani la prima udienza, poi l’eventuale sentenza e poi, rispetto al verdetto, l’eventuale appello della società rosanero.
In Federazione assicurano tempi rapidi e bisognerà capire se saranno talmente veloci da non compromettere l’eventuale inizio degli spareggi promozione e retrocessione.
La memoria difensiva del Palermo è stata illustrata dal giornalista Luca Tutone (TRM e DAZN), che attraverso il proprio profilo Linkedin, ha pubblicato quanto segue:
“Il Palermo chiederà al Tribunale Federale Nazionale di dichiarare inammissibile, nullo o comunque irregolare il deferimento presentato dalla Procura Federale il 29 aprile e per il quale la prima udienza è fissata per domani a Roma. Nella memoria difensiva la squadra di avvocati, composta da Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera, Gaetano Terracchio e Antonino Gattuso, punterà anche su un difetto di giurisdizione (per i reati contestati la competenza dovrebbe spettare al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e non al TFN), sull’incongruenza delle date di produzione di alcuni atti, sulla parzialità nell’acquisizione di documenti utilizzati per sostenere essenzialmente le ragioni dell’accusa, tra cui le trascrizioni incomplete delle intercettazioni su cui si fonda il deferimento del Procuratore Federale, e la violazione di alcuni principi fondamentali del Codice di Giustizia Sportiva. In primo luogo quello relativo all’opportunità di riapertura delle indagini, dopo l’archiviazione di un precedente provvedimento (nello specifico, l’istanza di fallimento rigettata dal Tribunale di Palermo), senza che emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Secondo i legali del club di Viale del Fante, infatti, la Procura Federale conosceva almeno dal luglio del 2017 tutti gli elementi posti alla base del provvedimento di riapertura, l’11 febbraio 2019, di un procedimento già archiviato, limitandosi a fornire l’ordinanza del Tribunale del Riesame che il 20 novembre scorso disponeva gli arresti domiciliari per Maurizio Zamparini. Il Palermo non comprende come non sia stata chiesta già allora una proroga delle indagini. Sempre in riferimento alle determinazioni della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo si punterà al rispetto del diritto degli imputati a non essere sottoposti a più processi per il medesimo fatto.
Gli avvocati difensori chiederanno anche la sospensione del deferimento in attesa della definizione del processo penale a carico di Zamparini, per il quale è stato disposto il giudizio immediato il prossimo 2 luglio, sottolineando come sia stata proprio la Procura Federale ad aver individuato un rapporto di stretta dipendenza tra le decisioni del giudice penale e quella degli organi sportivi. Viene contestato anche il conflitto di attribuzioni rispetto all’unico organo a cui compete l’esclusiva nella valutazione dei bilanci delle società calcistiche, la Co.Vi.So.C., a cui la Procura Federale non può in alcun modo sostituirsi in assenza di segnalazioni.
E qui si entra nel calderone relativo alla vicenda della cessione del marchio a MePal e al credito Alyssa: nel primo caso, nessuna plusvalenza fittizia ma solo una cessione secondo una prassi legittima e ampiamente diffusa per ottemperare alla ricapitalizzazione da parte dei soci sulla base di un prezzo determinato da una perizia e formalizzato in un contratto. Nel secondo caso, invece, essendo già stato pagato per più della metà e considerata l’ultima rata fissata al 30 giugno 2019, il credito della società lussemburghese riconducibile a Zamparini non può essere considerato inesigibile, dato che la nuova proprietà Arkus Network si è impegnata a saldare entro la scadenza come previsto nel contratto di passaggio delle quote dello scorso 3 maggio. La Co.Vi.So.C. non ha mai ravvisato alcuna violazione, ma solo invitato il Palermo ad una maggiore prudenza. Peraltro, in una relazione del segretario dell’organo di controllo in cui si fa riferimento ad una verifica sulla cessione della partecipata MePal e in altre comunicazioni incrociate con il Palermo non si evince alcuna informazione occultata e si certifica che tutti i chiarimenti richiesti erano stati forniti. La riconducibilità delle due società a Zamparini viene considerata giuridicamente irrilevante perché soggetti giuridici distinti e legati da un contratto di cessione valido.
Il cambio di proprietà richiama ad un precedente illustre, quando il TAS decise di annullare la decisione dell’UEFA riammettendo il Milan nelle coppe europee 2018/2019 ritenendo decisivo il cambio di proprietà in nome di una nuova solidità e credibilità del progetto. E non manca anche un velato riferimento ad un’evidente disparità di trattamento rispetto ai fatti di Frosinone della finale dei playoff della passata stagione, qualora l’immediata emissione di una sanzione incidesse sul risultato della partita contro il Cittadella, in programma il giorno dopo, falsando l’intero campionato.
L’ultimo aspetto è legato alle contestazioni sulla responsabilità diretta della società nei periodi contestati: Zamparini non era più presidente del Consiglio di Amministrazione, Anastasio Morosi non ricopriva più alcuna carica quando il bilancio 2017 venne approvato il 30 ottobre dello stesso anno, e per Giovanni Giammarva emerge una palese divergenza dei capi di incolpazione contenuti nella comunicazione di conclusione indagini e nell’atto del deferimento tra i quali, invece, deve esserci una rigorosa coincidenza formale. Il Palermo ritiene che il deferimento sia contrario anche ai principi del giusto processo e del processo sportivo.
In conclusione, i legali del Palermo chiederanno di rinviare l’udienza, per consentire l’acquisizione in giudizio degli atti e dei documenti riportati nella relazione della Procura Federale su cui si fonda il deferimento ma che non risultano trasmessi al Tribunale Federale Nazionale. Nella peggiore delle ipotesi possibili, cioè in caso di riconoscimento della responsabilità della società, la richiesta sarebbe quella di applicare la sanzione minima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva: la penalizzazione dei punti in classifica.
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