E’ appena stata resa nota la nuova ordinanza del Presidente della Regione Musumeci, “Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020“.
Come già previsto, si prova ad inasprire la lotta al virus attraverso misure più restrittive e limitative, purtroppo giustificate dall’aumento dei casi che si sta registrando in Sicilia nelle ultime settimane.
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Ecco una breve sintesi dei contenuti:
Art. 1
(uso obbligatorio della mascherina)
1. È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria
disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere
indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova
tra congiunti o conviventi;
2. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il
rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni di controllo, con la erogazione
delle sanzioni previste dalla legge;
Art. 2
(misure di prevenzione per soggetti provenienti da nazioni diverse dall’Italia)
1. Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l’obbligo
di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al
servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia
mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di
medicina generale o pediatra di libera scelta;
2. Alle norme di cui sopra dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia
nei sette giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza;
Art. 4
(misure di contenimento e divieti di assembramento)
1. È fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le
sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all’Autorità di
pubblica sicurezza, per le quali l’organizzatore è comunque responsabile dell’assoluto rispetto
delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio.
Art. 5
(disposizioni finali)
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più
grave.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con
valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con
efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso.
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