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Serie C, comunicato il regolamento ufficiale sulle liste dei calciatori

La Lega Pro ha comunicato il regolamento inerente alle liste dei calciatori in merito al prossimo campionato di Serie C. Di seguito vi riportiamo gli articoli 1 e 3 del regolamento che riguardano l’aspetto delle liste.

Art. 1 Lista Calciatori temporanei

1.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato possono utilizzare la “lista calciatori temporanei” (per brevità, infra: “Lista”), il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 8 calciatori il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B o da Federazione estera.
1.2 La presentazione di lista non conforme alle disposizioni di cui al par. 1.1 verrà, a tutti gli effetti, considerata come “mancato deposito” e darà luogo all’irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 2.

Art. 1 bis Lista Calciatori professionisti

1bis.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato dovranno utilizzare quelli presenti nella “lista calciatori professionisti”, il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 24 calciatori il cui status sia quello di calciatore professionista ex art. 28 NOIF.
1bis.2 Le società potranno indicare un solo calciatore professionista (cd “giovane professionista”) nato successivamente al 1 gennaio 2002, da poter utilizzare nelle gare ufficiali di Campionato, senza che lo stesso venga inserito tra i 24 calciatori di cui al punto 1 bis.1.
1bis.3 Qualora, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, una società sottoscriva “primi contratti di calciatori professionisti” (ex art. 33 NOIF) con propri tesserati già giovani di serie, questi ultimi potranno essere utilizzati nelle gare ufficiali di Campionato, senza che vengano inseriti tra i 24 calciatori di cui al punto 1 bis.1.
1.bis.4 Le società che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, abbiano già depositato contratti con calciatori professionisti, per la stagione 2021/2022, in numero superiore al limite previsto al punto 1bis.1, potranno, in deroga ed esclusivamente per tale stagione, inserire nella lista calciatori professionisti tutti i calciatori di cui ai predetti contratti già depositati. Resta inteso che, nell’ipotesi di inserimento in tale lista di nuovi calciatori professionisti con contratto depositato in data successiva alla pubblicazione del presente comunicato, la società non potrà usufruire della deroga e troverà applicazione la limitazione numerica di cui al punto 1bis.1.
1bis.5 La presentazione di lista calciatori professionisti non conforme alle disposizioni di cui al presente paragrafo 1bis verrà, a tutti gli effetti, considerata come “mancato deposito” e darà luogo all’irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 2.

Art. 3 Variazioni liste ed efficacia

3.1 Le Liste possono essere variate solo durante i periodi di campagna trasferimenti previsti dalle disposizioni federali. Fanno eccezione le sole ipotesi disciplinate al successivo articolo 3.3 e, esclusivamente per la “lista calciatori professionisti”, quelle disciplinate agli articoli 3.4 e 3.5.
3.2 Alla data di chiusura di ciascun periodo di campagna trasferimenti le Liste diventano definitive e non più soggette a variazioni, salve le ipotesi previste ai successivi art. 3.3, 3.4 e, esclusivamente per la “lista calciatori professionisti”, quelle previste agli articoli 3.5 e 3.6, sino all’apertura del successivo periodo di campagna trasferimenti.
3.3 Le Liste incomplete possono essere integrate, sino al massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o dell’inserimento di calciatori già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalle Liste.
– Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nelle Liste un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto – consensuale o per inadempimento – con un altro calciatore già tesserato per la medesima società.
3.4 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella “lista calciatori professionisti”, nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista depositata un portiere con un altro portiere.
3.5 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella “lista calciatori professionisti”, nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono eccezionalmente effettuare, nell’arco dell’intera stagione sportiva, una sola sostituzione di un calciatore inserito in lista depositata con un altro calciatore, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti.
3.6 Affinché le variazioni delle Liste, intervenute durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante comunicazione a mezzo pec [email protected], da inviarsi prima dell’inizio della gara, con successiva consegna di copia della medesima comunicazione al delegato di gara della Lega. In difetto di notifica preliminare e/o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in gara ufficiale verrà considerato, anche agli effetti di cui all’art. 2, “fuori lista”.

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