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Caso Reggina, le nuove regole della FIGC sulle crisi d’impresa

Caso Reggina, le nuove regole della FIGC sulle crisi d’impresa

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso note le nuove norme federali in merito ai problemi economici finanziari dei club. In particolar modo, la questione riguarda da vicino la Reggina di Pippo Inzaghi che, dopo un’intera stagione di Serie B con qualche punto di penalizzazione, adesso dovrà presentare, entro il 20 giugno l’omologazione del piano di ristrutturazione del debito e presentare il carteggio. Tutto ciò dovrà essere accompagnato dalle garanzie economiche per poter portare a termine la prossima stagione cadetta. Una volta presentati i documenti necessari, il club granata potrà cominciare a opeare sul calciomercato estivo. Di seguito la nota della FIGC in merito alla questione.

Il comunicato della FIGC

Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o
dell’insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal Titolo I) dei citati Comunicati Ufficiali. Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:
a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia
conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;

b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai
medesimi provvedimenti;

c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli
adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n.
142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine
perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale. L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato professionistico di competenza 2023/2024. Restano salve le disposizioni dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, per l’inosservanza di quanto previsto alla lettera c). In ogni caso, la mancata concessione della Licenza Nazionale è ricorribile ai sensi del Titolo IV) dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023.

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